Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, firma l'ennesimo decreto sull'obbligatorietà del defibrillatore negli impianti sportivi e della relativa formazione.
Questa volta nessuna ulteriore proroga, solo qualche specifica.
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Questo in sintesi il contenuto del decreto ministeriale:
- Dal primo luglio ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata.
- Nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita.
- Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).
- Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.
- Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
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